Sentenza 220/1974 (ECLI:IT:COST:1974:220)
Massima numero 7402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/74 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 33 - ISTITUZIONE DI COMITATI REGIONALI DELL'INPS - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA DALLA LEGGE 30 APRILE 1969, ARTT. 27 E 29 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 220/74 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 33 - ISTITUZIONE DI COMITATI REGIONALI DELL'INPS - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA DALLA LEGGE 30 APRILE 1969, ARTT. 27 E 29 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con il quale e' stato istituito in ogni capoluogo di regione un Comitato regionale dell'INPS, avente competenza a decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali, e' conforme alla delega contenuta negli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, va dichiarata infondata.
L'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con il quale e' stato istituito in ogni capoluogo di regione un Comitato regionale dell'INPS, avente competenza a decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali, e' conforme alla delega contenuta negli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, va dichiarata infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte