Sentenza 221/1974 (ECLI:IT:COST:1974:221)
Massima numero 7403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7404


Titolo
SENT. 221/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 76, ULTIMO COMMA (PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 69) - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA DELLA MADRE VEDOVA RISPOSATASI - NON E' RICONOSCIUTO SE IL MATRIMONIO E' SUCCESSIVO ALLA MORTE DEL FIGLIO - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648, nella parte in cui condizionava - prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla morte del figlio. Invero la legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di assistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento futuro. Posto dunque che dette condizioni sono oggettivamente determinanti, e possono concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio - che appare indifferente - nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto. Di tale incongruenza si e' reso conto il legislatore, che, con la legge 18 marzo 1968, n 313, nel riordinare la materia, ha soppresso la discriminazione denunziata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte