Sentenza 221/1974 (ECLI:IT:COST:1974:221)
Massima numero 7404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7403
Titolo
SENT. 221/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 76, ULTIMO COMMA, E IL CORRISPONDENTE ART. 69, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313 - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE, SOLO PER LA MADRE E NON ANCHE PER IL PADRE, ALLA INABILITA' A PROFICUO LAVORO DEL CONIUGE SPOSATO IN SECONDE NOZZE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 221/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 76, ULTIMO COMMA, E IL CORRISPONDENTE ART. 69, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313 - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE, SOLO PER LA MADRE E NON ANCHE PER IL PADRE, ALLA INABILITA' A PROFICUO LAVORO DEL CONIUGE SPOSATO IN SECONDE NOZZE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non fondata e' per contro l'altra questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilita' a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiche' per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'eta' avanzata stabilita dalla legge e' richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non e' invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilita' a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.
Non fondata e' per contro l'altra questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilita' a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiche' per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'eta' avanzata stabilita dalla legge e' richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non e' invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilita' a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte