Ordinanza 223/1974 (ECLI:IT:COST:1974:223)
Massima numero 7406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 223/74. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV. , ART. 621 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 223/74. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV. , ART. 621 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 112 del 1970, posto che l'unico profilo formalmente nuovo - relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio - e' confutato dalle ampie considerazioni contenute nella citata sentenza n. 112 del 1970.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 112 del 1970, posto che l'unico profilo formalmente nuovo - relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio - e' confutato dalle ampie considerazioni contenute nella citata sentenza n. 112 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte