Ordinanza 224/1974 (ECLI:IT:COST:1974:224)
Massima numero 7407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7408
Titolo
ORD. 224/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NOZIONE DI GIUDIZIO A QUO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 224/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NOZIONE DI GIUDIZIO A QUO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Come la Corte ha piu' volte avuto occasione di chiarire (sent. n. 81 del 1970, 74 del 1971, 216 del 1972 e 132 del 1973), se e' vero che l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere intesa in senso lato, tuttavia e' pur sempre necessario che l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non compete alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma denunciata.
Come la Corte ha piu' volte avuto occasione di chiarire (sent. n. 81 del 1970, 74 del 1971, 216 del 1972 e 132 del 1973), se e' vero che l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere intesa in senso lato, tuttavia e' pur sempre necessario che l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non compete alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma denunciata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23