Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42596  42597  42598  42599  42600  42601  42602  42603  42604  42605  42606


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Indeterminatezza dell'eccezione proposta - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

È inammissibile l'eccezione, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, e 1-ter, comma 1, del d.l. n. 108 del 2019, e riferita a tutte le questioni, salvo quelle che non hanno una diretta incidenza sulle pretese risarcitorie del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI). L'eccezione non provvede a individuare con sufficiente determinatezza su quali questioni essa specificamente cada, soprattutto se si considera che le ordinanze di rimessione non recano alcun argomento a proposito di eventuali domande di risarcimento danni da parte della concessionaria.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 3

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 5

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 6

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 7

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 8

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 8

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 1

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte