Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/07/2020; Decisione del
08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Indeterminatezza dell'eccezione proposta - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Indeterminatezza dell'eccezione proposta - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
È inammissibile l'eccezione, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, e 1-ter, comma 1, del d.l. n. 108 del 2019, e riferita a tutte le questioni, salvo quelle che non hanno una diretta incidenza sulle pretese risarcitorie del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI). L'eccezione non provvede a individuare con sufficiente determinatezza su quali questioni essa specificamente cada, soprattutto se si considera che le ordinanze di rimessione non recano alcun argomento a proposito di eventuali domande di risarcimento danni da parte della concessionaria.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 3
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 5
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 6
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 7
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 8
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 8
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 1
legge
16/11/2018
n. 130
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte