Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/74 B. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LIMITATA DISPONIBILITA' DELLE BANDE DI TRASMISSIONE - SITUAZIONE DI MONOPOLIO - SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE CARATTERIZZATO DA PREMINENTE INTERESSE GENERALE - RISERVA ALLO STATO EX ART. 43 COST.
SENT. 225/74 B. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LIMITATA DISPONIBILITA' DELLE BANDE DI TRASMISSIONE - SITUAZIONE DI MONOPOLIO - SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE CARATTERIZZATO DA PREMINENTE INTERESSE GENERALE - RISERVA ALLO STATO EX ART. 43 COST.
Testo
Se la ratio della disposizione dell'art. 43 Cost. risiede nella previsione che quando non esiste, o addirittura non e' possibile, la libera concorrenza, il monopolio statale (o degli altri soggetti tassativamente indicati) meglio garantisce l'interesse della collettivita' (ed al monopolio di fatto va equiparato l'oligopolio, identificandosi sostanzialmente le due situazioni rispetto ai servizi radiotelevisivi, poiche' la disponibilita' in poche mani di uno strumento di comunicazione di massa non presenterebbe rischi minori di quelli insiti in un monopolio in senso stretto), cio' vale a maggior ragione quando, come nel caso di servizi radiotelevisivi, si tratti di attivita' che, ben al di la' della sua rilevanza economica, tocca molto da vicino fondamentali aspetti della vita democratica. Pertanto, la riserva allo Stato dell'attivita' di radiotelediffusione circolare risulta rispondente alla ratio del precetto costituzionale, stante la limitazione delle bande di trasmissione disponibili che integra quella situazione di monopolio richiesta dalla norma, e considerato inoltre che la radiotelediffusione costituisce un servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale, in quanto adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione, per cui e' necessario che essa non divenga strumento di parte, il che puo' essere impedito solo dall'avocazione allo Stato.
Se la ratio della disposizione dell'art. 43 Cost. risiede nella previsione che quando non esiste, o addirittura non e' possibile, la libera concorrenza, il monopolio statale (o degli altri soggetti tassativamente indicati) meglio garantisce l'interesse della collettivita' (ed al monopolio di fatto va equiparato l'oligopolio, identificandosi sostanzialmente le due situazioni rispetto ai servizi radiotelevisivi, poiche' la disponibilita' in poche mani di uno strumento di comunicazione di massa non presenterebbe rischi minori di quelli insiti in un monopolio in senso stretto), cio' vale a maggior ragione quando, come nel caso di servizi radiotelevisivi, si tratti di attivita' che, ben al di la' della sua rilevanza economica, tocca molto da vicino fondamentali aspetti della vita democratica. Pertanto, la riserva allo Stato dell'attivita' di radiotelediffusione circolare risulta rispondente alla ratio del precetto costituzionale, stante la limitazione delle bande di trasmissione disponibili che integra quella situazione di monopolio richiesta dalla norma, e considerato inoltre che la radiotelediffusione costituisce un servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale, in quanto adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione, per cui e' necessario che essa non divenga strumento di parte, il che puo' essere impedito solo dall'avocazione allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte