Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7409  7410  7412  7413  7414  7415


Titolo
SENT. 225/74 C. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MONOPOLIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI TUTTI DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON OGNI MEZZO - INSUSSISTENZA - NON RIENTRA IN TALE DIRITTO ANCHE QUELLO DI DISPORRE DI TUTTI I POSSIBILI MEZZI - GIUSTIFICAZIONE - MONOPOLIO PUBBLICO E PLURALISMO - RAPPORTI.

Testo
La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di liberta'. Sicche' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralita' delle voci presenti nella nostra societa'. Esso pertanto non e', in via di principio, incompatibile con l'art. 21 Cost. , a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione. Cfr.: sent. n. 105 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte