Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/74 C. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MONOPOLIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI TUTTI DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON OGNI MEZZO - INSUSSISTENZA - NON RIENTRA IN TALE DIRITTO ANCHE QUELLO DI DISPORRE DI TUTTI I POSSIBILI MEZZI - GIUSTIFICAZIONE - MONOPOLIO PUBBLICO E PLURALISMO - RAPPORTI.
SENT. 225/74 C. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MONOPOLIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI TUTTI DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON OGNI MEZZO - INSUSSISTENZA - NON RIENTRA IN TALE DIRITTO ANCHE QUELLO DI DISPORRE DI TUTTI I POSSIBILI MEZZI - GIUSTIFICAZIONE - MONOPOLIO PUBBLICO E PLURALISMO - RAPPORTI.
Testo
La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di liberta'. Sicche' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralita' delle voci presenti nella nostra societa'. Esso pertanto non e', in via di principio, incompatibile con l'art. 21 Cost. , a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione. Cfr.: sent. n. 105 del 1972.
La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di liberta'. Sicche' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralita' delle voci presenti nella nostra societa'. Esso pertanto non e', in via di principio, incompatibile con l'art. 21 Cost. , a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione. Cfr.: sent. n. 105 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte