Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/74 D. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA ALLO STATO - AMBITO DI OPERATIVITA' - ATTIVITA' DEI RIPETITORI DI STAZIONI TRASMITTENTI ESTERE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DI QUESTA A TUTELA DI PUBBLICI INTERESSI - GIUSTIFICAZIONE DI UN REGIME DI AUTORIZZAZIONE, NON DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL SINGOLO.
SENT. 225/74 D. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA ALLO STATO - AMBITO DI OPERATIVITA' - ATTIVITA' DEI RIPETITORI DI STAZIONI TRASMITTENTI ESTERE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DI QUESTA A TUTELA DI PUBBLICI INTERESSI - GIUSTIFICAZIONE DI UN REGIME DI AUTORIZZAZIONE, NON DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL SINGOLO.
Testo
Posto che il monopolio radiotelevisivo statale trova il suo presupposto giustificativo nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, ne consegue che esso non puo' abbracciare anche attivita', come quelle inerenti ai ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. L'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori debbono pertanto essere sottoposti ad una disciplina legislativa articolata in considerazione della tutela di pubblici interessi, la quale peraltro puo' realizzarsi con un regime di autorizzazione ma non esige certo l'esclusione del diritto del singolo.
Posto che il monopolio radiotelevisivo statale trova il suo presupposto giustificativo nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, ne consegue che esso non puo' abbracciare anche attivita', come quelle inerenti ai ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. L'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori debbono pertanto essere sottoposti ad una disciplina legislativa articolata in considerazione della tutela di pubblici interessi, la quale peraltro puo' realizzarsi con un regime di autorizzazione ma non esige certo l'esclusione del diritto del singolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte