Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7409  7410  7411  7412  7414  7415


Titolo
SENT. 225/74 E. RADIOTELEDIFFUSIONE - RADIOTELEDIFFUSIONE CIRCOLARE A MEZZO DI ONDE ELETTROMAGNETICHE - RISERVA ALLO STATO - CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PERCHE' IL MONOPOLIO RISULTI CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - GARANZIE INERENTI ALLA OBIETTIVITA', ALLA IMPARZIALITA', AL CONTROLLO PARLAMENTARE, ALLA LIMITAZIONE DELLA PUBBLICITA', ALL'ACCESSO DEI GRUPPI, AL DIRITTO ANCHE DEL SINGOLO ALLA RETTIFICA - MANCATA ASSICURAZIONE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE - R. D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ARTT. 1, 166, 168, N. 5, 178 E 251; D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 158, ARTT. 1, 183 E 195 - CONTRASTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, CON GLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La riserva allo Stato del mezzo radiotelevisivo e' legittima solo se assicuri che il suo esercizio sia preordinato ai due fondamentali obiettivi: a) della realizzazione di trasmissioni che rispondano alle esigenze di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettivita' e completezza d'informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella societa': b) di favorire e rendere effettivo il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. Mancando invece una disciplina legislativa che imponga queste due linee direttive e predisponga gli strumenti all'uopo adeguati, il mezzo radiotelevisivo, riservato allo Stato, rischia di essere un poderoso strumento a servizio di parte e di tendere a fini e risultati opposti a quelli voluti dalla Costituzione. Il monopolio radiotelevisivo quindi, legittimo in linea di principio, non lo e' in concreto, non essendo disciplinato, nella legislazione vigente, in modo da soddisfare tali imprescindibili esigenze. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nei sensi di cui in motivazione e nella parte relativa ai servizi di radiotelevisione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, - perche' in contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - gli artt. 1, 166, 168 n. 5, 178 (in parte modificato dalla legge 14 marzo 1952, n. 196), e 251 del r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte