Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/74 G. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LEGGE 14 MARZO 1952, N. 196, ART. 3 - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DELLA DETENZIONE DI APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 225/74 G. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LEGGE 14 MARZO 1952, N. 196, ART. 3 - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DELLA DETENZIONE DI APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale che concerne detta disposizione.
L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale che concerne detta disposizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte