Sentenza 225/1974 (ECLI:IT:COST:1974:225)
Massima numero 7415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7409  7410  7411  7412  7413  7414


Titolo
SENT. 225/74 G. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LEGGE 14 MARZO 1952, N. 196, ART. 3 - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DELLA DETENZIONE DI APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale che concerne detta disposizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte