Sentenza 226/1974 (ECLI:IT:COST:1974:226)
Massima numero 7417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 226/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Ove manchi la specifica denunzia di talune norme, ma questa sia implicitamente e univocamente contenuta nell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale deve giudicare sulla questione proposta nella sua effettiva ampiezza.
Ove manchi la specifica denunzia di talune norme, ma questa sia implicitamente e univocamente contenuta nell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale deve giudicare sulla questione proposta nella sua effettiva ampiezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23