Sentenza 226/1974 (ECLI:IT:COST:1974:226)
Massima numero 7418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 10/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/74 C. TELECOMUNICAZIONI - TELEVISIONE VIA CAVO - ASSIMILAZIONE ALLA STAMPA IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 226/74 C. TELECOMUNICAZIONI - TELEVISIONE VIA CAVO - ASSIMILAZIONE ALLA STAMPA IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La disciplina della stampa non puo' di per se' essere estesa ad altri mezzi di espressione del pensiero di diversa natura, quale e' la televisione via cavo, alla quale percio' non sono applicabili le garanzie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della Costituzione.
La disciplina della stampa non puo' di per se' essere estesa ad altri mezzi di espressione del pensiero di diversa natura, quale e' la televisione via cavo, alla quale percio' non sono applicabili le garanzie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte