Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/07/2020; Decisione del
08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Poteri del commissario straordinario per la ricostruzione - Previsione che il ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse sia affidata a uno o più operatori economici diversi da società o da soggetti controllati da Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta interessata o, comunque a essa collegati - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della libertà imprenditoriale e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Poteri del commissario straordinario per la ricostruzione - Previsione che il ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse sia affidata a uno o più operatori economici diversi da società o da soggetti controllati da Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta interessata o, comunque a essa collegati - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della libertà imprenditoriale e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 111 Cost., nella parte in cui esclude dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi), le società collegate al concessionario Autostrade per l'Italia (ASPI), fra le quali è compresa la società Pavimental spa. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente TAR Liguria - secondo il quale la manifestazione di interesse di Pavimental spa sarebbe stata considerata dalla amministrazione in modo solo apparente, a causa di una riserva sostanziale derivante dalla previsione legislativa censurata - sarebbe manifestamente incongruo e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione impegnare la stazione appaltante, per di più nell'ambito di un procedimento di estrema urgenza, in una attività valutativa del tutto priva di utile sbocco. È poi evidente che il legislatore non abbia ragione di vietare espressamente all'operatore economico di presentare un'offerta, poiché gli è sufficiente precluderne la valutazione da parte dell'amministrazione, a monte e senza alcuna "riserva sostanziale" di negare in seguito l'affidamento. Considerato, poi, che nel giudizio a quo la stessa Pavimental spa ha impugnato con motivi aggiunti l'esito negativo della valutazione comparativa delle offerte, il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con tale ulteriore indizio del fatto che la collegata ad ASPI sia stata esclusa a causa di quest'ultimo, anziché della norma censurata.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 111 Cost., nella parte in cui esclude dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi), le società collegate al concessionario Autostrade per l'Italia (ASPI), fra le quali è compresa la società Pavimental spa. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente TAR Liguria - secondo il quale la manifestazione di interesse di Pavimental spa sarebbe stata considerata dalla amministrazione in modo solo apparente, a causa di una riserva sostanziale derivante dalla previsione legislativa censurata - sarebbe manifestamente incongruo e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione impegnare la stazione appaltante, per di più nell'ambito di un procedimento di estrema urgenza, in una attività valutativa del tutto priva di utile sbocco. È poi evidente che il legislatore non abbia ragione di vietare espressamente all'operatore economico di presentare un'offerta, poiché gli è sufficiente precluderne la valutazione da parte dell'amministrazione, a monte e senza alcuna "riserva sostanziale" di negare in seguito l'affidamento. Considerato, poi, che nel giudizio a quo la stessa Pavimental spa ha impugnato con motivi aggiunti l'esito negativo della valutazione comparativa delle offerte, il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con tale ulteriore indizio del fatto che la collegata ad ASPI sia stata esclusa a causa di quest'ultimo, anziché della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 7
legge
16/11/2018
n. 130
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte