Sentenza 229/1974 (ECLI:IT:COST:1974:229)
Massima numero 7424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 229/74. CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI DOGANALI - CONFISCA - COSE OGGETTO DEL REATO O CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERLO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 116, PRIMO COMMA - CONFISCA OBBLIGATORIA ANCHE NELLA IPOTESI DI APPARTENENZA DI ESSE A PERSONE ESTRANEE AL REATO ALLE QUALI NON SIA IMPUTABILE UN DIFETTO DI VIGILANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, PRIMO COMMA, E 42, TERZO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 301, PRIMO COMMA, E LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ART. 87, PRIMO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE LIMITATAMENTE ALLA MEDESIMA PARTE.

Testo
In base all'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 - il quale prevede che nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto -, il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, estraneo al reato, finisce col subire a titolo meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale commesso da altri, mentre - se in deroga alla disciplina generale della confisca, stabilita dall'art. 240 cod. pen., la obbligatorieta' della confisca delle cose suddette trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta piu' incisiva del contrabbando, ritenuto dal legislatore, secondo il suo libero apprezzamento, particolarmente lesivo degli interessi finanziari dello Stato -, altrettanto non puo' dirsi quando essa si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato, a meno che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale il reato, pur nell'inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o, comunque, non sarebbe stato agevolato. E senza il quale l'art. 116 si pone al di fuori della logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza: la previsione, cioe', di una potenziale pericolosita' sociale dei soggetti a cui si applicano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - perche' in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma, Cost. - l'art. 116, primo comma, della legge suindicata, nella parte in cui impone la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, e di conseguenza, limitatamente alla medesima parte (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953), gli artt. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sui monopoli dei sali e tabacchi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte