Sentenza 230/1974 (ECLI:IT:COST:1974:230)
Massima numero 7425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 230/74. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A, E LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 23 (COMBINATO DISPOSTO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INPS - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DI ALTRI FONDI O GESTIONI SPECIALI O A CARICO DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., la norma risultante dal combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' non erogata dall'INPS ma a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico dello Stato. Nel primo caso (pensioni di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza) non e' razionalmente fondata la disciplina di favore che la legge fa ai pensionati INPS, non potendo dirsi, in linea di principio, che la disciplina pensionistica INPS sia meno favorevole di quella di taluni fondi o gestioni speciali. Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel secondo caso, allorche' sia, cioe', un'amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione, in aggiunta a quella diretta dell'INPS, perche' identica irrazionalita' si ravvisa nel divieto di integrazione, tenuto anche conto sia che la pensione statale di riversibilita' e' spesso inferiore a quella di fondi speciali, sia che, per l'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte