Sentenza 231/1974 (ECLI:IT:COST:1974:231)
Massima numero 7426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7427
Titolo
SENT. 231/74 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 79 (IN RELAZIONE AL D.LG.LGT. 21 NOVEMBRE 1945, N. 722) - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA AI DIPENDENTI PUBBLICI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON IMPUTABILITA' DI ESSA ALLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 231/74 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 79 (IN RELAZIONE AL D.LG.LGT. 21 NOVEMBRE 1945, N. 722) - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA AI DIPENDENTI PUBBLICI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON IMPUTABILITA' DI ESSA ALLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione dei dipendenti statali dagli assegni familiari per fratelli a carico, previsti invece per gli altri lavoratori subordinati, non deriva dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (che fa parte di un testo unico riguardante gli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente privato, e non esercita e non puo'esercitare nessun influsso su altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto autonoma settori di produzione di lavoro subordinato nell'ambito della struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche) ma, eventualmente, dal d.lg.lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e provvedimenti legislativi successivi che regolano la corresponsione di detti assegni nei confronti dei pubblici impiegati. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nei confronti del citato art. 79, sotto il profilo della diversita' di trattamento determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari, tra dipendenti pubblici e privati, dalle rispettive autonomie normative - perche' avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici del pubblico impiego che tale diversita' statuiscono o comportano.
L'esclusione dei dipendenti statali dagli assegni familiari per fratelli a carico, previsti invece per gli altri lavoratori subordinati, non deriva dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (che fa parte di un testo unico riguardante gli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente privato, e non esercita e non puo'esercitare nessun influsso su altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto autonoma settori di produzione di lavoro subordinato nell'ambito della struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche) ma, eventualmente, dal d.lg.lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e provvedimenti legislativi successivi che regolano la corresponsione di detti assegni nei confronti dei pubblici impiegati. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nei confronti del citato art. 79, sotto il profilo della diversita' di trattamento determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari, tra dipendenti pubblici e privati, dalle rispettive autonomie normative - perche' avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici del pubblico impiego che tale diversita' statuiscono o comportano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte