Sentenza 232/1974 (ECLI:IT:COST:1974:232)
Massima numero 7428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 232/74. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - LEGGE 20 DICEMBRE 1966, N. 1116, ART. 12, PENULTIMO COMMA - SOGGETTI TRANSITATI NELLA CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - VALUTAZIONE INTEGRALE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA CARRIERA INFERIORE DI PROVENIENZA, ANCHE AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 232/74. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - LEGGE 20 DICEMBRE 1966, N. 1116, ART. 12, PENULTIMO COMMA - SOGGETTI TRANSITATI NELLA CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - VALUTAZIONE INTEGRALE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA CARRIERA INFERIORE DI PROVENIENZA, ANCHE AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione (sollevata con ord. 1 febbraio 1972 del Consiglio di Stato - Sez. IV) di legittimita' costituzionale dell'art. 12 penultimo comma della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 (Modifiche agli ordinamenti del personale di P.S.), nella parte in cui, nei confronti dei soggetti transitati nella carriera di concetto dell'amministrazione civile dell'interno in base alla stessa legge 1966 n. 1116, consente la valutazione integrale del servizio prestato nella carriera inferiore di provenienza, anche ai fini della progressione di carriera (di cui agli artt. 175 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale integrale valutazione dell'anzianita' maturata nel servizio prestato nella inferiore carriera esecutiva trova, infatti, razionale giustificazione nella circostanza che, antecedentemente, non essendovi nell'amministrazione civile dell'interno una carriera di concetto amministrativa, le mansioni che sono proprie di questa erano svolte proprio dagli impiegati (con le piu' alte qualifiche) del ruolo della carriera esecutiva.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione (sollevata con ord. 1 febbraio 1972 del Consiglio di Stato - Sez. IV) di legittimita' costituzionale dell'art. 12 penultimo comma della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 (Modifiche agli ordinamenti del personale di P.S.), nella parte in cui, nei confronti dei soggetti transitati nella carriera di concetto dell'amministrazione civile dell'interno in base alla stessa legge 1966 n. 1116, consente la valutazione integrale del servizio prestato nella carriera inferiore di provenienza, anche ai fini della progressione di carriera (di cui agli artt. 175 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale integrale valutazione dell'anzianita' maturata nel servizio prestato nella inferiore carriera esecutiva trova, infatti, razionale giustificazione nella circostanza che, antecedentemente, non essendovi nell'amministrazione civile dell'interno una carriera di concetto amministrativa, le mansioni che sono proprie di questa erano svolte proprio dagli impiegati (con le piu' alte qualifiche) del ruolo della carriera esecutiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte