Sentenza 233/1974 (ECLI:IT:COST:1974:233)
Massima numero 7429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 233/74 A. AVVOCATURA DELLO STATO - ASSUNZIONE, IN CASI E FORME DETERMINATE, DELLA DIFESA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611, ART. 44 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSIZIONE OBIETTIVAMENTE DIFFERENZIATA DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI RISPETTO AI CITTADINI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 233/74 A. AVVOCATURA DELLO STATO - ASSUNZIONE, IN CASI E FORME DETERMINATE, DELLA DIFESA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611, ART. 44 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSIZIONE OBIETTIVAMENTE DIFFERENZIATA DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI RISPETTO AI CITTADINI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) dispone che l'Avvocatura assume la rappresentanza degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi civili o penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora ne facciano richiesta le Amministrazioni interessate e l'Avvocatura generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'. Tale disposizione non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' i pubblici dipendenti si trovano rispetto alla generalita' dei cittadini in una posizione differenziatata caratterizzata dal rapporto di dipendenza e di immedesimazione organica che conferisce loro un particolare status, costituito da un complesso di diritti e di doveri. Ne' puo' incidere sul principio di eguaglianza la discrezionalita' riservata all'Amministrazione e alla stessa Avvocatura nel concedere o negare la difesa dell'apposito organo statale, in quanto la discrezionalita' amministrativa e', nel caso in esame, il mezzo per valutare gli elementi che giustifichino, in rapporto agli interessi pubblici, l'assunzione della difesa dei dipendenti da parte dell'organo dello Stato.
L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) dispone che l'Avvocatura assume la rappresentanza degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi civili o penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora ne facciano richiesta le Amministrazioni interessate e l'Avvocatura generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'. Tale disposizione non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' i pubblici dipendenti si trovano rispetto alla generalita' dei cittadini in una posizione differenziatata caratterizzata dal rapporto di dipendenza e di immedesimazione organica che conferisce loro un particolare status, costituito da un complesso di diritti e di doveri. Ne' puo' incidere sul principio di eguaglianza la discrezionalita' riservata all'Amministrazione e alla stessa Avvocatura nel concedere o negare la difesa dell'apposito organo statale, in quanto la discrezionalita' amministrativa e', nel caso in esame, il mezzo per valutare gli elementi che giustifichino, in rapporto agli interessi pubblici, l'assunzione della difesa dei dipendenti da parte dell'organo dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte