Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle relative spese - Denunciata violazione, con legge-provvedimento, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, buon andamento e imparzialità, di legalità delle prestazioni patrimoniali, nonché quelli di riserva di giurisdizione e del giusto processo, del diritto di difesa e della libertà di iniziativa economica - Difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., degli art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario. Per un verso, la censura si incentra sui profili connessi alla estromissione di ASPI dalla procedura, accennando soltanto all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito; per altro verso, la censura è oggetto del dispositivo delle ordinanze di rimessione, ma non si fonda su di una autonoma motivazione.
L'eventuale effettiva percorribilità dell'interpretazione adeguatrice attiene al merito del giudizio di costituzionalità, e non pregiudica, invece, l'ammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 12 del 2019, n. 135 del 2018, n. 15 del 2018, n. 194 del 2017, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015).