Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42595  42596  42598  42599  42600  42601  42602  42603  42604  42605  42606


Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle relative spese - Denunciata violazione, con legge-provvedimento, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, buon andamento e imparzialità, di legalità delle prestazioni patrimoniali, nonché quelli di riserva di giurisdizione e del giusto processo, del diritto di difesa e della libertà di iniziativa economica - Difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., degli art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario. Per un verso, la censura si incentra sui profili connessi alla estromissione di ASPI dalla procedura, accennando soltanto all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito; per altro verso, la censura è oggetto del dispositivo delle ordinanze di rimessione, ma non si fonda su di una autonoma motivazione.

L'eventuale effettiva percorribilità dell'interpretazione adeguatrice attiene al merito del giudizio di costituzionalità, e non pregiudica, invece, l'ammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 12 del 2019, n. 135 del 2018, n. 15 del 2018, n. 194 del 2017, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 6

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte