Sentenza 233/1974 (ECLI:IT:COST:1974:233)
Massima numero 7430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 233/74 B. AVVOCATURA DELLO STATO - ASSUNZIONE, IN CASI E FORME DETERMINATE, DELLA DIFESA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611, ART. 44 - NON VIOLA L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 233/74 B. AVVOCATURA DELLO STATO - ASSUNZIONE, IN CASI E FORME DETERMINATE, DELLA DIFESA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611, ART. 44 - NON VIOLA L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda la difesa dello Stato ai dipendenti pubblici nei giudizi civili e penali relativi a fatti e cause di servizio, in quanto la posizione dello Stato come tutore dell'ordinamento non esclude che un suo organo tecnico possa intervenire a difesa del dipendente quando l'azione incriminata e' da lui compiuta nell'ambito dei suoi poteri e per i fini della pubblica Amministrazione. Ne deriva che, in astratto, non e' ipotizzabile alcun conflitto di interessi tra le posizioni dello Stato e quelle del dipendente pubblico; tuttavia, poiche' non si puo' escludere che in concreto possa verificarsi un contrasto, deve ritenersi che esso potra' essere eliminato in sede processuale con l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura penale.
Non e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda la difesa dello Stato ai dipendenti pubblici nei giudizi civili e penali relativi a fatti e cause di servizio, in quanto la posizione dello Stato come tutore dell'ordinamento non esclude che un suo organo tecnico possa intervenire a difesa del dipendente quando l'azione incriminata e' da lui compiuta nell'ambito dei suoi poteri e per i fini della pubblica Amministrazione. Ne deriva che, in astratto, non e' ipotizzabile alcun conflitto di interessi tra le posizioni dello Stato e quelle del dipendente pubblico; tuttavia, poiche' non si puo' escludere che in concreto possa verificarsi un contrasto, deve ritenersi che esso potra' essere eliminato in sede processuale con l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte