Sentenza 233/1974 (ECLI:IT:COST:1974:233)
Massima numero 7431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7429  7430


Titolo
SENT. 233/74 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DIFESA DI DETERMINATI SOGGETTI, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE, AD OPERA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DESUNTA DALL'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE - FATTISPECIE - R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611, ART. 44 - ASSUNZIONE, IN CASI E FORME DETERMINATE, DELLA DIFESA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda ai dipendenti pubblici la difesa dell'Avvocatura dello Stato, non viola l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche' la norma costituzionale, che assicura la difesa gratuita ai non abbienti, non esclude che determinati soggetti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, possano essere difesi ad opera dell'Avvocatura dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte