Sentenza 234/1974 (ECLI:IT:COST:1974:234)
Massima numero 7432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7433
Titolo
SENT. 234/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DELIBERAZIONI DELL'INAIL - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 104 - IMPUGNAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' SIA RISPETTO ALL'INTERESSE DI CHI E' TENUTO AD OSSERVARLO SIA IN RAPPORTO ALLA FUNZIONE PUBBLICA AFFIDATAGLI - NON E' VIOLATO L'ART. 38, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 234/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DELIBERAZIONI DELL'INAIL - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 104 - IMPUGNAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' SIA RISPETTO ALL'INTERESSE DI CHI E' TENUTO AD OSSERVARLO SIA IN RAPPORTO ALLA FUNZIONE PUBBLICA AFFIDATAGLI - NON E' VIOLATO L'ART. 38, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'impugnazione in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, si inserisce in una procedura amministrativa preliminare a quella giudiziaria, dettata in funzione del raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico, cioe' rendere possibile la sollecita ed economica soluzione delle controversie; il che si risolve, altresi', in un vantaggio per coloro cui fa carico l'osservanza del termine stesso, anche se, come sanzione, e' prevista la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, poiche' la congruita' di un termine va valutata sia in rapporto all'interesse di chi e' obbligato a rispettarlo, sia in rapporto alla funzione assegnatagli nell'ordinamento giuridico, col solo limite della necessaria ragionevole giustificazione della sua breve durata in riferimento ai cennati elementi, e sempreche' resti garantita l'effettiva possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, la scelta della durata di 60 giorni per il termine "de quo" appare razionale, e cio' anche in relazione a quelle che sono le comuni valutazioni circa l'idoneita' di un prefissato limite di tempo a consentire il compimento di determinate attivita' processuali. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della eccessiva brevita' del termine ivi sancito della pretesa conseguente violazione della garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, apportata a favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'impugnazione in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, si inserisce in una procedura amministrativa preliminare a quella giudiziaria, dettata in funzione del raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico, cioe' rendere possibile la sollecita ed economica soluzione delle controversie; il che si risolve, altresi', in un vantaggio per coloro cui fa carico l'osservanza del termine stesso, anche se, come sanzione, e' prevista la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, poiche' la congruita' di un termine va valutata sia in rapporto all'interesse di chi e' obbligato a rispettarlo, sia in rapporto alla funzione assegnatagli nell'ordinamento giuridico, col solo limite della necessaria ragionevole giustificazione della sua breve durata in riferimento ai cennati elementi, e sempreche' resti garantita l'effettiva possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, la scelta della durata di 60 giorni per il termine "de quo" appare razionale, e cio' anche in relazione a quelle che sono le comuni valutazioni circa l'idoneita' di un prefissato limite di tempo a consentire il compimento di determinate attivita' processuali. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della eccessiva brevita' del termine ivi sancito della pretesa conseguente violazione della garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, apportata a favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte