Sentenza 234/1974 (ECLI:IT:COST:1974:234)
Massima numero 7433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7432
Titolo
SENT. 234/74 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DELIBERAZIONI DELL'INAIL - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 104 - TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA SPROPORZIONE RISPETTO AL PIU' LUNGO TERMINE FISSATO PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - RAZIONALITA' - IL PRIMO E' DI DECADENZA, IL SECONDO DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 234/74 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DELIBERAZIONI DELL'INAIL - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 104 - TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA SPROPORZIONE RISPETTO AL PIU' LUNGO TERMINE FISSATO PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - RAZIONALITA' - IL PRIMO E' DI DECADENZA, IL SECONDO DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, e' di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria e' di "prescrizione", e non e' quindi comparabile col primo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 104 D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della pretesa violazione che la assunta sproporzione fra i termini suddetti porrebbe in essere in relazione alla garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria apprestata in favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, e' di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria e' di "prescrizione", e non e' quindi comparabile col primo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 104 D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della pretesa violazione che la assunta sproporzione fra i termini suddetti porrebbe in essere in relazione alla garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria apprestata in favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte