Sentenza 235/1974 (ECLI:IT:COST:1974:235)
Massima numero 7434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/07/1974;  Decisione del  09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 235/74. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ART. 185 - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - TUTELA ACCORDATA AL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE DI ANALOGA TUTELA DEL CORRISPONDENTE DIRITTO DELLA PARTE CIVILE, DEL QUERELANTE E DELL'OFFESO DAL REATO - NON CONCRETA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - TUTELA RISULTANTE DA ALTRE DISPOSIZIONI (ANCHE PER EFFETTO DI PRECEDENTI DECISIONI DELLA CORTE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185 del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo la prospettazione del giudice a quo, la norma lascia sprovvisto di tutela analoga a quelle accordate al diritto di difesa dell'imputato il corrispondente diritto della parte civile, del querelante e dell'offeso dal reato. L'art. 185 del codice di procedura penale, non disponendo che la nullita' del decreto di citazione derivante dalla mancata notifica di questo alla persona offesa dal reato sia insanabile e debba essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. In particolare deve ritenersi che per quanto concerne la persona offesa dal reato nonche' la parte civile ed il querelante, non e' essenziale che il diritto di difesa - che in se' e' assicurato dalla normativa concernente la nullita' del decreto di citazione - lo sia alla stessa stregua di come lo e' per le parti necessarie del processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte