Sentenza 236/1974 (ECLI:IT:COST:1974:236)
Massima numero 7435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 236/74. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO - TRATTAMENTO ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, ULTIMO COMMA - INDENNITA' PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - VIENE ESCLUSA PER IL PERSONALE PENSIONATO COMUNQUE ASSUNTO IN SERVIZIO CIVILE NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 236/74. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO - TRATTAMENTO ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, ULTIMO COMMA - INDENNITA' PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - VIENE ESCLUSA PER IL PERSONALE PENSIONATO COMUNQUE ASSUNTO IN SERVIZIO CIVILE NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 9 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile e non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato) che esclude il diritto alla indennita' di licenziamento nei confronti del personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo. Detta indennita' infatti, rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo delle amministrazioni dello Stato all'atto della cessazione dal servizio. In particolare, con l'assunzione in servizio civile non di ruolo, il pensionato dello Stato diviene soggetto di un nuovo rapporto di impiego dalla cui attuazione non possono non derivare in suo favore i diritti essenzialmente spettanti ad ogni altro dipendente e tra questi il diritto all'indennita' per cessazione dal servizio.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 9 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile e non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato) che esclude il diritto alla indennita' di licenziamento nei confronti del personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo. Detta indennita' infatti, rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo delle amministrazioni dello Stato all'atto della cessazione dal servizio. In particolare, con l'assunzione in servizio civile non di ruolo, il pensionato dello Stato diviene soggetto di un nuovo rapporto di impiego dalla cui attuazione non possono non derivare in suo favore i diritti essenzialmente spettanti ad ogni altro dipendente e tra questi il diritto all'indennita' per cessazione dal servizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte