Sentenza 237/1974 (ECLI:IT:COST:1974:237)
Massima numero 7436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
09/07/1974; Decisione del
09/07/1974
Deposito del 17/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 237/74. FILIAZIONE - LEGITTIMAZIONE PER DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LIMITI - COESISTENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO - COD. CIV., ART. 284, N. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI DI PREESISTENZA DI FIGLI GIA' LEGITTIMATI PER DECRETO - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSENSO DEI FIGLI LEGITTIMI O MAGGIORENNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 237/74. FILIAZIONE - LEGITTIMAZIONE PER DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LIMITI - COESISTENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO - COD. CIV., ART. 284, N. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI DI PREESISTENZA DI FIGLI GIA' LEGITTIMATI PER DECRETO - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSENSO DEI FIGLI LEGITTIMI O MAGGIORENNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.
Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte