Sentenza 240/1974 (ECLI:IT:COST:1974:240)
Massima numero 7439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7440  7441  7442  7443  7444  7445


Titolo
SENT. 240/74 A. ARTE E SCIENZA - SCUOLA NAZIONALE DI DANZA - LEGGE 4 GENNAIO 1951, N. 28, ART. 3 (RATIFICA DEL D.LG. 7 MAGGIO 1948, N. 1236) - INSEGNAMENTO ARTISTICO DI CARATTERE PRIVATO E SENZA RICONOSCIMENTO DI ALCUN VALORE LEGALE - E' SUBORDINATO AL POSSESSO DI UN PARTICOLARE TITOLO SCOLASTICO PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DELL'ARTE E DELLA SCIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma", subordinando esclusivamente al possesso di un particolare titolo scolastico professionale un insegnamento artistico, anche se esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, incide direttamente sulla liberta' professionale e viene altresi' a determinare, indirettamente, ingiustificate limitazioni alla liberta' di arte e scienza e del relativo insegnamento. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte