Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42595  42596  42597  42599  42600  42601  42602  42603  42604  42605  42606


Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse, comprese quelle relative agli esproprii - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle relative spese - Denunciata violazione, con legge-provvedimento, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, buon andamento e imparzialità, di legalità delle prestazioni patrimoniali, nonché quelli di riserva di giurisdizione e del giusto processo, del diritto di difesa, della libertà di iniziativa economica - Motivazione perplessa e ancipite - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per la loro formulazione perplessa e ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., degli artt. 1, comma 6, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, e a quelle connesse agli espropri delle aree interessate. Il rimettente ha mancato al dovere di pronunciarsi chiaramente sul significato giuridico delle norme sottoposte al controllo di costituzionalità, e, in definitiva, di circoscrivere il thema decidendum del giudizio incidentale. Né l'interpretazione che il giudice a quo reputa costituzionalmente orientata può ritenersi tale, posto che, a suo parere, questa stessa interpretazione a propria volta genera dubbi di costituzionalità non meno gravi di quelli innescati dall'interpretazione letterale. Essa non è neppure prospettata esplicitamente, o implicitamente, con un carattere di priorità giuridica, dal quale desumere che le questioni alternative siano state graduate dal rimettente. (Precedenti indicati: sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 104 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 6

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 4  co. 

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte