Sentenza 240/1974 (ECLI:IT:COST:1974:240)
Massima numero 7444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/07/1974; Decisione del
10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 240/74 F. ESAME DI STATO - ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - DIPLOMA - NATURA DI ESAME SCOLASTICO E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE - NON SODDISFA ALLE ESIGENTE PROPRIE DELL'ESAME DI STATO - D.LG. 7 MAGGIO 1948, N. 1236, E LEGGE DI RATIFICA 4 GENNAIO 1951, N. 28 - DISCIPLINA INSUFFICIENTE E MANCHEVOLE.
SENT. 240/74 F. ESAME DI STATO - ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - DIPLOMA - NATURA DI ESAME SCOLASTICO E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE - NON SODDISFA ALLE ESIGENTE PROPRIE DELL'ESAME DI STATO - D.LG. 7 MAGGIO 1948, N. 1236, E LEGGE DI RATIFICA 4 GENNAIO 1951, N. 28 - DISCIPLINA INSUFFICIENTE E MANCHEVOLE.
Testo
L'esame di diploma del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo al duplice ruolo di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle indeclinabili esigenze proprie dell'esame di Stato cosi' nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, come nella successiva legge di ratifica del 4 gennaio 1951, n. 28, sono completamente assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti, l'ammissione dei quali a sostenere l'esame risulta quindi abbandonata alla prassi mancando parimenti norme sulla composizione e nomina della Commissione esaminatrice nonche' sulle operazioni a questa demandate, mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 citato si limita a rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e tali provvedimenti non sono, fra l'altro, mai intervenuti, per modo che, in linea di fatto valgono come programmi di esame per tutti i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei singoli corsi dell'Accademia Nazionale di danza, stabiliti a norma dell'art. 6 dalla "direttrice, sentito il collegio dei professori".
L'esame di diploma del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo al duplice ruolo di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle indeclinabili esigenze proprie dell'esame di Stato cosi' nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, come nella successiva legge di ratifica del 4 gennaio 1951, n. 28, sono completamente assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti, l'ammissione dei quali a sostenere l'esame risulta quindi abbandonata alla prassi mancando parimenti norme sulla composizione e nomina della Commissione esaminatrice nonche' sulle operazioni a questa demandate, mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 citato si limita a rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e tali provvedimenti non sono, fra l'altro, mai intervenuti, per modo che, in linea di fatto valgono come programmi di esame per tutti i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei singoli corsi dell'Accademia Nazionale di danza, stabiliti a norma dell'art. 6 dalla "direttrice, sentito il collegio dei professori".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte