Sentenza 241/1974 (ECLI:IT:COST:1974:241)
Massima numero 7446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/07/1974; Decisione del
10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7447
Titolo
SENT. 241/74 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - MATERIA TRIBUTARIA - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 58, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - DECRETO MINISTERIALE CHE PROVVEDE SUL RICORSO PRESENTATO CONTRO ORDINANZA DELL'INTENDENTE - NE E' ESCLUSA L'IMPUGNABILITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALL'INCISO "E CONTRO DI ESSO NON E' AMMESSO ALCUN GRAVAME" - CONSEGUENZE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA.
SENT. 241/74 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - MATERIA TRIBUTARIA - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 58, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - DECRETO MINISTERIALE CHE PROVVEDE SUL RICORSO PRESENTATO CONTRO ORDINANZA DELL'INTENDENTE - NE E' ESCLUSA L'IMPUGNABILITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALL'INCISO "E CONTRO DI ESSO NON E' AMMESSO ALCUN GRAVAME" - CONSEGUENZE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA.
Testo
La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalita' del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto e' certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimita'" (cfr. gia' in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame".
La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalita' del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto e' certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimita'" (cfr. gia' in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte