Sentenza 241/1974 (ECLI:IT:COST:1974:241)
Massima numero 7447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/07/1974; Decisione del
10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7446
Titolo
SENT. 241/74 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - MATERIA TRIBUTARIA - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 56, SECONDO COMMA - ORDINANZE RELATIVE A VIOLAZIONI PER LE QUALI LA PENA PECUNIARIA NON SIA SUPERIORE NEL MASSIMO A LIRE DIECIMILA - E' ESCLUSO NEI LORO CONFRONTI, IL RICORSO AL MINISTRO E NON SI PREVEDE UNA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRETTA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA EX ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 241/74 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - MATERIA TRIBUTARIA - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 56, SECONDO COMMA - ORDINANZE RELATIVE A VIOLAZIONI PER LE QUALI LA PENA PECUNIARIA NON SIA SUPERIORE NEL MASSIMO A LIRE DIECIMILA - E' ESCLUSO NEI LORO CONFRONTI, IL RICORSO AL MINISTRO E NON SI PREVEDE UNA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRETTA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA EX ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilita' o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non puo' fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, percio', rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimita' costituzionale. Non e', pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilita' o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non puo' fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, percio', rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimita' costituzionale. Non e', pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte