Sentenza 242/1974 (ECLI:IT:COST:1974:242)
Massima numero 7448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 242/74. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - D.P.R. 2 OTTOBRE 1960, N. 1402: EFFICACIA "ERGA OMNES" DELL'ART. 14, COMMA 6x, DEL C.C.N.L. 10 GIUGNO 1953 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO - FACOLTA' DI LICENZIAMENTO SENZA INDENNITA' DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2118 COD. CIV., 1 E 5 LEGGE N. 741 DEL 1959 E 76 COST. - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA STANTE LA RECEZIONE DI CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTRARIA A NORME IMPERATIVE DI LEGGE - ACCERTAMENTO SPETTANTE AL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' da ribadire che la efficacia erga omnes attribuita, con i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 741 del 1959, a contratti collettivi, non vale a conferire forza di legge alle clausole di essi contrastanti con norme imperative di legge o con precetti costituzionali. Di conseguenza, gli accertamenti da operarsi in proposito non danno luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale ma ad un problema di mera interpretazione rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402 (che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 10 giugno 1952 per i piazzisti delle aziende industriali) nella parte relativa alla pretesa recezione nello stesso decreto, dell'art. 4, comma sesto, di detto contratto, che nello stabilire che e' facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, si sarebbe posto in contrasto con le norme imperative dell'art. 2118 cod. civ.. Cfr.: sent. nn. 106 e 107 del 1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte