Sentenza 243/1974 (ECLI:IT:COST:1974:243)
Massima numero 7449
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 243/74. REGIONE LAZIO - ENTI OPERANTI NEL SETTORE EDILIZIO E TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALLA REGIONE - D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, ART. 18, QUINTO COMMA - PERSONALE DEI SOPPRESSI ENTI PUBBLICI PRESTANTE SERVIZIO "PRESSO LE SEDI O GLI UFFICI CENTRALI DEGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE" - TRASFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOLA REGIONE LAZIO, E NON DI TUTTE LE REGIONI - VIOLAZIONE DELL'VIII DISP. TRANS. E DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'VIII disp. trans. e con l'art. 3 Cost. - l'art. 18 comma 5x del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 (Scioglimento degli enti operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione Lazio), che, relativamente al personale dei soppressi enti pubblici del settore dell'edilizia abitativa prestante servizio "presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale" prevede che sia "trasferito alla Regione Lazio all'IACP della Provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalita' analoghe. Il trasferimento ad una Regione soltanto del personale esercente in precedenza funzioni poi trasferite alle Regioni in genere, concreta, invero, violazione del precetto costituzionale per cui il passaggio del detto personale deve avvenire nei confronti "delle Regioni"; ed, inoltre, vulnera il principio di uguaglianza, poiche' il trattamento differenziato riservato alla Regione Lazio non appare sorretto da alcuna razionale giustificazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte