Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse, comprese quelle relative agli esproprii - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle relative spese - Denunciata violazione, con legge-provvedimento, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, buon andamento e imparzialità, di legalità delle prestazioni patrimoniali - Difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, e 97, Cost., degli artt. 1, comma 6, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, e a quelle connesse agli espropri delle aree interessate. Il rimettente omette di motivare in ordine al carattere definitivo, o meramente provvisorio, dell'imposizione dei costi degli espropri e delle cessioni a carico del concessionario. In assenza di una presa di posizione su questo profilo, la motivazione diviene "monca" di un punto di confronto determinante, perché, nella stessa prospettiva del giudice a quo, l'obbligo motivazionale muta nei suoi profili costitutivi e per i suoi riflessi sulla posizione giuridica del concessionario, a seconda che il sacrificio sia temporaneo o definitivo.
La concreta entità della prestazione imposta deve essere chiaramente desumibile dalla legge, sicché non è ammissibile una questione che contesti la sua natura legale, in asserita violazione dell'art. 23 Cost., senza stabilire univocamente, e anzi mettendo in dubbio identità, contenuto e regime della stessa prestazione. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017 e n. 190 del 2007).