Sentenza 197/2024 (ECLI:IT:COST:2024:197)
Massima numero 46597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 13/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46596  46598  46599  46600  46601


Titolo
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Disciplina dei compensi - Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che dispone l'applicazione, in via transitoria, del d.P.C.m. n. 143 del 2022). (Classif. 011009).

Testo

Per le società a partecipazione pubblica, gli aspetti inerenti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, alla puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, e alle previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell’“ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale. (Precedente: S. 191/2017 - mass. 41917).

Pur nell’oggettivo intreccio con profili che coinvolgono la materia del coordinamento della finanza pubblica, va ritenuta prevalente la materia dell’ordinamento civile tutte le volte in cui la disciplina oggetto di esame, come accade per quella afferente ai compensi, sia volta a regolare aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un’ampia platea di soggetti, dovendosi far fronte all’esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. (Precedente: S. 191/2017 - mass. 41917).

Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, le regole fissate dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 84/2023 - mass. 45464; S. 154/2019 - mass. 42417).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l, l’art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la quale stabilisce che, nelle more dell’adozione del d.m. chiamato a fissare i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate, si applicano le disposizioni di cui al d.P.C.m. n. 143 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo – la quale, nel menzionare gli enti di cui al comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, non può che riferirsi alle società sottoposte a controllo pubblico –, contrasta con la competenza legislativa esclusiva statale e con le norme interposte evocate, di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016 e all’art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che esclude l’applicabilità di una disciplina regolamentare ai fini della determinazione dei compensi de quibus). (Precedente: S. 153/2022 - mass. 44847).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/01/2024  n. 3  art. 57  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte