Sentenza 119/2025 (ECLI:IT:COST:2025:119)
Massima numero 46925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  23/06/2025;  Decisione del  23/06/2025
Deposito del 22/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46922  46923  46924


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato – In genere – Cittadino di Stato extra UE – Necessità di certificazione consolare ai fini dell’ammissione al beneficio – Ratio – Controllo effettivo e rapido sulle risorse economiche dell’interessato, anche grazie al dialogo con le autorità dello Stato di appartenenza – Esclusione per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 175001). 

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua ratio nella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La ratio così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte