Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e finalità rieducativa della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 210012).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Successivamente all’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 117 del 2025, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qu dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., rendendo la questione priva di oggetto. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46949; O. 35/2025 - mass. 46695).