Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ed eccedenza dalle competenze statutarie - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, stabilendo così l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Il ricorrente muove dall’erroneo presupposto interpretativo che anche le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico ricadano nell’ambito di applicazione della norma evocata come interposta. L’art. 167, comma 5, cod. beni culturali, invero, deve essere interpretato nel senso che si applica solo al caso di intervento eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’opera. Ne consegue che la disposizione regionale impugnata, escludendo l’applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, non deroga all’invocata norma interposta. (Precedenti: S. 75/2022 - mass. 44870; O. 13/2023 - mass. 45303).