Processo penale – In genere – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Possibilità, per l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 199001).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. L’ordinanza di rimessione motiva in modo generico sulla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale rispetto a quello reale – e quindi sulla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, escludendolo dalla messa alla prova – e non argomenta sugli elementi di somiglianza tra le due fattispecie, limitandosi a desumere l’ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale a destabilizzare l’amministrazione della giustizia.