Esecuzione penale - In genere - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Condizioni - Parallelismo (tendenziale) con i casi di accesso alle misure alternative -Eccezioni - Configurabilità sulla base di scelte discrezionali del legislatore - Assoggettamento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. (Classif. 098001)
La sospensione dell’esecuzione della pena costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione. (Precedente: S. 90/2017 - mass. 39469).
Il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena è solo tendenziale, perché appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti, o perché l’accesso alle misure alternative è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale. Tuttavia, in quanto introducono eccezioni ad un “punto di equilibrio ottimale”, le scelte del legislatore che rompano tale parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio di legittimità costituzionale particolarmente stretto. (Precedenti: S. 3/2023 - mass. 45268; S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/2016 - mass. 38890).