Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disciplina censurata dal GUP del Tribunale di Potenza è manifestamente irragionevole, poiché la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque, ed è invece esclusa per l’incendio boschivo, seppure siano delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga. Detta esclusione appare tanto più incongrua in relazione al delitto di disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen.), che presenta un grado di offensività assai più elevato rispetto all’incendio boschivo colposo. (Precedenti: S. 191/2025 - mass. 47018; S. 172/2025 - mass. 46999; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).