Reati e pene - Concorso di circostanze - Giudizio di bilanciamento - Funzione - Valutazione del fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale - Deroghe (in particolare: in presenza dell'aggravante della recidiva) - Ammissibilità, nel rispetto degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Classif. 210012).
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee svolge un ruolo cruciale, in quanto consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726).
Sono legittimi, in via generale, trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per colui che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale); tuttavia, l’esercizio della discrezionalità legislativa non può spingersi fino a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820).