Sentenza 244/1974 (ECLI:IT:COST:1974:244)
Massima numero 7451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7450  7452  7453


Titolo
SENT. 244/74 B. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI NEI LORO CONFRONTI - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIMITAZIONI - MOTIVI DI SANITA' E DI SICUREZZA - DERIVAZIONE ANCHE DA CONDIZIONI PARTICOLARI - CONTRASTO CON L'ART. 16, COMMA PRIMO, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La liberta' di circolazione e di soggiorno dello straniero puo' essere legittimamente limitata, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, a tutela di particolari interessi pubblici quali i motivi di sanita' e di sicurezza (intesa, quest'ultima, come ordinato vivere civile), che possono nascere oltre che da situazioni generali anche da condizioni particolari, per cui non v'e' dubbio che la mancanza di mezzi di sussistenza da parte dello straniero costituisca una situazione tale da giustificare nei suoi riguardi oltre alla revoca del diritto di soggiorno anche la limitazione dello stesso e l'imposizione di determinati itinerari in caso di allontanamento. Di conseguenza, non e' fondata - in riferimento all'art. 16, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' ai prefetti di allontanare dallo stato, con foglio di via obbligatorio, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici. Cfr.: sent. n. 68 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte