Sentenza 245/1974 (ECLI:IT:COST:1974:245)
Massima numero 7454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 245/74. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 101, SECONDO COMMA; D.LG.LGT. 3 MAGGIO 1945, N. 232, ART. 2, PRIMO COMMA; LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190, ART. 1; D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 63, SECONDO COMMA - ASSEGNAZIONE DI MAGISTRATI PER SUPPLENZE STRAORDINARIE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MAGISTRATI - SUPPLENZA - DIVERSITA' DALL'ASSEGNAZIONE O TRASFERIMENTO.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 101 comma secondo del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), 2, comma primo del d.l.l. 3 maggio 1945 n. 232, 1 legge 5 marzo 1951 n. 190 e 63 comma secondo d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 (concernenti la disciplina della assegnazione di magistrati per supplenze straordinarie) - sollevata, con ordinanze 10 e 22 giugno 1972 del Pretore di Pergine Valsugana in riferimento agli artt. 105 e 107 Costituzione - trattandosi di questione sostanzialmente identica a quella gia' decisa con sentenza n. 173 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte