Sentenza 248/1974 (ECLI:IT:COST:1974:248)
Massima numero 7458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7457


Titolo
SENT. 248/74 B. PROCESSO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - COD. PROC. CIV., ART. 246 - INCAPACITA' DI TESTIMONIARE DELLE PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - GIUSTIFICAZIONE - INCOMPATIBILITA' DELLE POSIZIONI DI PARTE E DI TESTE NEL GIUDIZIO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ.. Tale norma - che vieta l'assunzione come teste non di chi abbia un qualsiasi interesse, ma soltanto delle persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" - essendo dettata in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento, di incompatibilita' delle posizioni di parte e di teste nel giudizio, mira, infatti, ad impedire che il giudicato si formi con il contributo di chi potrebbe, secondo le regole del diritto sostanziale, invocarne poi l'efficacia diretta o riflessa. Il divieto in parola e', quindi, pienamente razionale e non mette in discussione il "diritto difesa"; ne', d'altra parte, vulnera il principio di uguaglianza, per la differenza di trattamento rispetto al processo penale - in cui l'offeso del reato, anche se costituito parte civile, puo' essere chiamato a deporre come testimone - poiche' tale diversita' di disciplina e' in funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in giuoco nel processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte