Sentenza 249/1974 (ECLI:IT:COST:1974:249)
Massima numero 7459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 249/74. FILIAZIONE - LEGITTIMA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' IN CASO DI IMPOTENZA A GENERARE - COD. CIV., ART. 244 - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA NASCITA O DALLA SUCCESSIVA CONOSCENZA DI ESSA (ANZICHE' DALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOTENZA) - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - TUTELA GIURISDIZIONALE DIFFERENZIATA CON RIGUARDO ALLE PARTICOLARITA' DEL RAPPORTO DA REGOLARE - LEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 244 cod. civ. - nella parte in cui assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla successiva conoscenza di essa (anziche' dall'accertamento dell'impotenza), l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' per impotenza a generare -, non viola l'art. 24 Cost. poiche' non e' precluso al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarita' del rapporto da regolare; e nel caso specifico appare razionale che, nel contrasto tra l'interesse del singolo e quello generale della certezza dei rapporti familiari, il legislatore abbia inteso salvaguardare questi ultimi, attesa la loro ovvia preminenza. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del detto articolo, sollevata, in riferimento al principio della tutela del diritto di difesa, osservando che il marito potrebbe venire a conoscenza del suo stato di impotenza dopo trascorso il termine di decadenza fissato per l'esercizio dell'azione di disconoscimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte