Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/07/2020; Decisione del
08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle spese connesse agli espropri delle aree interessate - Denunciata irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse - Obbligo, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle spese connesse agli espropri delle aree interessate - Denunciata irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere connesse agli espropri delle aree non strettamente necessarie per la ricostruzione del ponte. Il rimettente non specifica se nel giudizio a quo la norma debba essere applicata, vale a dire se tra i costi imputati al concessionario, e contestati nel processo principale, siano ricompresi quelli relativi a simile categoria di beni.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere connesse agli espropri delle aree non strettamente necessarie per la ricostruzione del ponte. Il rimettente non specifica se nel giudizio a quo la norma debba essere applicata, vale a dire se tra i costi imputati al concessionario, e contestati nel processo principale, siano ricompresi quelli relativi a simile categoria di beni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co.
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 4
co.
legge
16/11/2018
n. 130
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte