Sentenza 250/1974 (ECLI:IT:COST:1974:250)
Massima numero 7460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7461  7462


Titolo
SENT. 250/74 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA SCOLASTICA - DISTINZIONE DALL'ASSISTENZA SOCIALE.

Testo
Mentre l'assistenza sociale si concreta in prestazioni a favore di coloro che si trovano in condizione di bisogno, prescindendo da qualita' o situazioni personali, e non in specifiche prestazioni relative a settori qualificati, l'assistenza scolastica si concreta invece in prestazioni dirette particolarmente ad aiutare e potenziare la vita scolastica degli studenti nei suoi vari aspetti e forme per rendere possibile, agevolando ed incrementando la loro attivita' di studio, la loro preparazione e formazione. Pertanto, rientra nell'assistenza scolastica e non in quella sociale il c.d. "prestito d'onore", previsto dalla legge prov. Trento 12 ottobre 1973, perche' persegue le finalita', precise ed esclusive, di aiutare studenti con particolari capacita' intellettuali appositamente accertate, ed iscritti nelle scuole indicate dalla legge, ma bisognosi di mezzi finanziari per compiere i loro studi, a continuare l'attivita' scolastica sino al conseguimento del titolo cui aspirano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte