Sentenza 251/1974 (ECLI:IT:COST:1974:251)
Massima numero 7463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
10/07/1974; Decisione del
10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7464
Titolo
SENT. 251/74 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 2, SECONDO COMMA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE - RIFERIMENTO AGLI EMOLUMENTI PENSIONABILI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1964 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 251/74 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 2, SECONDO COMMA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE - RIFERIMENTO AGLI EMOLUMENTI PENSIONABILI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1964 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'indennita' una tantum e l'indennita' di licenziamento sono tra loro diverse - concernendo la prima una forma di trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle esigenze del lavoratore nel periodo tra il licenziamento ed un nuovo impiego - e, quindi, non e' irrazionale che ad esse siano riservate discipline non identiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749 (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione, in favore del personale di ruolo, dell'indennita' una tantum per cessazione di servizio, in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, laddove per il personale statale non di ruolo lo stesso art. 2 al comma primo dispone che le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate, fra l'altro, ai fini della liquidazione della indennita' di licenziamento.
L'indennita' una tantum e l'indennita' di licenziamento sono tra loro diverse - concernendo la prima una forma di trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle esigenze del lavoratore nel periodo tra il licenziamento ed un nuovo impiego - e, quindi, non e' irrazionale che ad esse siano riservate discipline non identiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749 (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione, in favore del personale di ruolo, dell'indennita' una tantum per cessazione di servizio, in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, laddove per il personale statale non di ruolo lo stesso art. 2 al comma primo dispone che le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate, fra l'altro, ai fini della liquidazione della indennita' di licenziamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte