Sentenza 251/1974 (ECLI:IT:COST:1974:251)
Massima numero 7464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
10/07/1974; Decisione del
10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7463
Titolo
SENT. 251/74 B. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI EX ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - APPLICABILITA' SIA ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CHE A QUELLA DIFFERITA - MODI E MISURA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 2, COMMA SECONDO - CONTRASTO CON L'ART. 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 251/74 B. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI EX ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - APPLICABILITA' SIA ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CHE A QUELLA DIFFERITA - MODI E MISURA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 2, COMMA SECONDO - CONTRASTO CON L'ART. 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ferma restando l'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attivita' di servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione, va ribadito che rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore disporre in merito ai modi ed alla misura del trattamento di quiescenza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 36, primo comma, cit. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione in favore del personale statale di ruolo dell'indennita' una tantum in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, essendo altresi' razionale che il legislatore adotti, anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di gradualita' nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate per quello di attivita'. Cfr.: sentt. nn 57 e 82 del 1973.
Ferma restando l'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attivita' di servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione, va ribadito che rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore disporre in merito ai modi ed alla misura del trattamento di quiescenza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 36, primo comma, cit. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione in favore del personale statale di ruolo dell'indennita' una tantum in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, essendo altresi' razionale che il legislatore adotti, anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di gradualita' nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate per quello di attivita'. Cfr.: sentt. nn 57 e 82 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte