Sentenza 252/1974 (ECLI:IT:COST:1974:252)
Massima numero 7465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 25/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 252/74. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - R.D.L. 3 MARZO 1938, N. 680, ART. 61, PRIMO COMMA - LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELLA PENSIONE O LIQUIDAZIONE DI UN'INDENNITA' UNA TANTUM - RISCOSSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE - DECADENZA DAL DIRITTO PER RICORRERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 61, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali: cfr. art. 1 legge 11 aprile 1955, n. 379) per cui non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' per chi l'abbia riscossa prima della scadenza del termine di cui all'art. 60, ossia prima del termine di novanta giorni per proporre gravame giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto integra una disparita' di trattamento, sia nei confronti della disciplina pensionistica di guerra, per cui l'art. 109, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, espressamente stabilisce che la riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso, sia anche nei confronti di quella oggi vigente per i dipendenti dello Stato, a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione preclusiva del ricorso, gia' contenuta nell'art. 64 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte