Ordinanza 253/1974 (ECLI:IT:COST:1974:253)
Massima numero 7466
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  10/07/1974;  Decisione del  10/07/1974
Deposito del 23/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 253/74. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - MAGAZZINI DI VENDITA A PREZZO UNICO - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI SUPERMERCATO - REVOCA DA PARTE DEL SINDACO ED ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.V.G. - SOSPENSIONE DELLA REVOCA E DELL'ANNULLAMENTO DISPOSTA IN SEDE GIURISDIZIONALE DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO - ISTANZA REGIONALE DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI - INSUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI - REIEZIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione puo' essere sospesa in pendenza del giudizio solo se sussistono gravi ragioni. (Nella specie, sollevati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia conflitti di attribuzione rispetto alle ordinanze 4 aprile 1974 n. 19 e 23 aprile 1974 n. 23 - con le quali il tribunale amministrativo regionale aveva sospeso i provvedimenti del sindaco di Tovagnacco e della giunta regionale del F.V.G. che avevano, rispettivamente, revocato ed annullato un'autorizzazione concessa all'apertura di un supermercato nel territorio di quel Comune senza il prescritto nulla osta dell'amministrazione regionale - era stata richiesta incidentalmente la sospensione degli atti giurisdizionali impugnati; la Corte ha respinto tale istanza ritenendo non sussistenti le gravi ragioni richieste per la sospensiva, e si e' riservata ogni decisione sull'ammissibilita' dei conflitti e le questioni di merito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40