Sentenza 254/1974 (ECLI:IT:COST:1974:254)
Massima numero 7467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7468
Titolo
SENT. 254/74 A. FASCISMO - SANZIONI - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 7 CPV. - APPLICAZIONE DEL SOLO RITO SOMMARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PROCESSUALE RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE CON LA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA E IN RELAZIONE ALL'ASPETTO TIPICO DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 254/74 A. FASCISMO - SANZIONI - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 7 CPV. - APPLICAZIONE DEL SOLO RITO SOMMARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PROCESSUALE RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE CON LA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA E IN RELAZIONE ALL'ASPETTO TIPICO DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Poiche' spetta al legislatore la discrezionale valutazione dell'opportunita', politica dell'adozione dell'istruzione formale, ovvero sommaria, per un determinato reato, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale - essendo in via di principio compatibili i due riti con i precetti costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione del giudice -, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che impone il rito sommario per i reati previsti dalla legge medesima (di attuazione della disp. trans. e fin. XII Cost.) attribuiti alla competenza del tribunale, e pertanto, predeterminando essa le fattispecie astratte alle quali deve applicarsi detto rito, consente la possibilita' di un controllo giurisdizionale sulla esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi. Cfr.: sentt. nn. 83 del 1971 e 49 del 1973.
Poiche' spetta al legislatore la discrezionale valutazione dell'opportunita', politica dell'adozione dell'istruzione formale, ovvero sommaria, per un determinato reato, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale - essendo in via di principio compatibili i due riti con i precetti costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione del giudice -, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che impone il rito sommario per i reati previsti dalla legge medesima (di attuazione della disp. trans. e fin. XII Cost.) attribuiti alla competenza del tribunale, e pertanto, predeterminando essa le fattispecie astratte alle quali deve applicarsi detto rito, consente la possibilita' di un controllo giurisdizionale sulla esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi. Cfr.: sentt. nn. 83 del 1971 e 49 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte