Sentenza 254/1974 (ECLI:IT:COST:1974:254)
Massima numero 7468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7467


Titolo
SENT. 254/74 B. FASCISMO - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. E FIN. XII - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA - POTERI DEL LEGISLATORE - SCELTA DEI MODI E DELLE FORME DI REALIZZAZIONE DELLA PRETESA PUNITIVA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 - PREVISIONE DEL SOLO RITO ISTRUTTORIO SOMMARIO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 20 giugno 1952, n. 645 trae la sua derivazione dalla XII disp. trans. e fin. della Costituzione la quale ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la potesta'-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del partito fascista, ma anche di ricercare i modi e le forme piu' idonei ed incisivi per la realizzazione della pretesa punitiva al fine di combattere il piu' efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che, in accordo con l'ispirazione antifascista della Costituzione, si e' inteso direttamente ed imperativamente prevenire. Non possono quindi sorgere problemi di legittimita' costituzionale dalla predeterminazione, in detta legge, del rito istruttorio da seguire (identificato in quello sommario), nonostante la competenza del tribunale a conoscere di quel particolare tipo di delitti dalla stessa ipotizzati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte